Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Dopo questa solenne deliberazione, l'Assemblea delle
Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a
diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di
pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue
ufficiali dell'Organizzazione internazionale, ma anche in quante
altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione. Il
testo ufficiale della Dichiarazione è disponibile nelle lingue
ufficiali delle Nazioni Unite, cioè cinese, francese, inglese, russo
e spagnolo.
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI
UMANI
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della
dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro
diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della
libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il
disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che
offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in
cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e
della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la
più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i
diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare
che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla
ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile
promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni
Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani
fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana,
nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso
di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una
maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si
sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il
rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà
fondamentali;
Considerato che una concezione comune
di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza
per la piena realizzazione di questi impegni;
L'ASSEMBLEA GENERALE proclama
la presente dichiarazione universale
dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i
popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni
organo della società, avendo costantemente presente questa
Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e
l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di
garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e
internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto
tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei
territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi
ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di
fratellanza.
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i
diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione,
senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso,
di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di
origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra
condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base
dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del
territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto
ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi
limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita,
alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto
in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli
schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere
sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o
degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni
luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e
hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da
parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro
ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro
qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad
un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro
atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla
costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione
di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un
tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei
suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni
accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di un reato
è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata
provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto
tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato
per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui
sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto
interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari
essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento
in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere
sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella
sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione
del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad
essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla
libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di
lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel
proprio paese.
Articolo 14
1. Ogni individuo ha il diritto di
cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere
invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non
politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni
Unite.
Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una
cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di
mutare cittadinanza.
Articolo 16
1. Uomini e donne in età adatta hanno
il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna
limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali
diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del
suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso
soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e
fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla
società e dallo Stato.
Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad
avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà
di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la
libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di
manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in
privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento,
nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà
di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere
molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e
diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo
a frontiere.
Articolo 20
1. Ogni individuo ha diritto alla
libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far
parte di un'associazione.
Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di
partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia
attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di
accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del
proprio paese.
3. La volontà popolare è il
fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere
espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a
suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una
procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della
società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla
realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione
internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di
ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili
alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro,
alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni
di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza
discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto
ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e
alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed
integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare
dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed
allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle
ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
1. Ogni individuo ha diritto ad un
tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere
proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo
all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche
e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso
di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in
altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze
indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno
diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel
matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione
sociale.
Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto
all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto
riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare
deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve
essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve
essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata
al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del
rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve
promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le
Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle
Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità
nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di
prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di
godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai
suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla
protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni
produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia
autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine
sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati
in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso
la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno
sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e
delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle
limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il
riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri
e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine
pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non
possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e
principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può
essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi
Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un
atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà
in essa enunciati.
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