La Corte d’Appello di Milano ha respinto l’appello dell’INPS contro l’ordinanza del Tribunale di Milano che aveva ordinato all’Istituto di riconoscere il premio nascita a tutte
le neo-mamme straniere regolarmente soggiornanti.
La Corte d’Appello di
Milano, in data 23 marzo 2018, come riportato il 27 marzo sulla Gazzetta di
Mantova, ha ribadito in pieno la condanna all’INPS per la condotta
discriminatoria dimostrata nel negare la prestazione sociale del premio nascita
alle neo-mamme con Permesso Unico Lavoro e a quelle con titolo di protezione
umanitaria.
Le neo-mamme che hanno
fatto domanda all’INPS e hanno ricevuto un diniego – il rifiuto all’erogazione
della prestazione sociale – possono rivolgersi al nostro Ufficio, Articolo 3
Osservatorio sulle discriminazioni, con sede in via Facciotto n. 5, Quartiere
Te Brunetti, ogni mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00, telefono
0376 151 0429.
Tutte le neo-mamme che
non hanno presentato domanda, ricordiamo che non c’è limite di reddito per
accedere alla prestazione, hanno tempo
di presentare domanda
Per le neo-mamme che
hanno raggiunto il settimo mese di gravidanza tra il 01 gennaio 2017 e il 30
aprile 2017, il termine ultimo per fare domanda di premio nascita è il 30
aprile 2018.
Per tutte le neo-mamme
che sono entrate nel settimo mese di gravidanza dopo il 30 aprile 2017, il
termine di scadenza è un anno dopo l’inizio del settimo mese di gravidanza. Ad esempio,
se una neo-mamma ha iniziato il settimo mese di gravidanza il 15 luglio 2017,
avrà tempo di fare la domanda di premio alla nascita fino al 15 luglio 2018. Allo
stesso modo, se un’altra neo-mamma è entrata nel settimo mese di gravidanza il
22 dicembre 2017, avrà tempo di fare domanda fino al 22 dicembre 2018.
Articolo 3 Osservatorio
sulle discriminazioni confida che l’INPS tuteli il principio fondamentale della
non-discriminazione, e che garantisca il pieno rispetto della normativa
vigente.
Nessun commento:
Posta un commento